E’ reato non corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge separato

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La Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2098 – nel pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da un soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 570 del c.p. ha disatteso la tesi percorsa dai difensori del ricorrente, secondo la quale la condotta di colui il quale viola solo gli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato senza far mancare a questi i mezzi di sussistenza non potrebbe essere considerata attualmente reato.

In tal senso la Suprema Corte ha invece riaffermato il principio relativo alla sussistenza del reato di cui all’art. 570-bis c.p. anche nel caso in cui l’omesso versamento abbia ad oggetto l’assegno previsto in favore del coniuge separato.

Appare il caso di segnalare, in via del tutto preliminare, che il delitto di cui all’art. 570-bis, c.p., titolato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», persegue con le pene previste dall’articolo 570 il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

L’attuale art. 570-bis c.p. ha dunque semplificato la precedente disciplina vigente, la quale riportava le condotte omissive ad un alveo di norme incriminatrici, che rendevano complessa l’applicazione al caso concreto: la novella dunque ha sortito l’effetto di racchiudere in un unico schema sanzionatorio la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno (finanche dunque le somme associabili alle cosiddette “spese straordinarie” ) dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La suddetta norma, in quanto introdotta a seguito della risistemazione organica conseguente alla previsione della “riserva di codice”, si è limitata a ricondurre nell’alveo del codice penale le norme incriminatrici precedentemente contenute nella legislazione speciale senza, tuttavia, apportare alcuna modifica sostanziale della disciplina sanzionatoria. In tale contesto assumono allora rilievo i principi affermati dalla giurisprudenza formatasi in relazione alla disciplina contenuta all’art. 3 L. 8 febbraio 2006, n.54, che, in virtù della conclamata continuità normativa con l’attuale art. 570-bis c.p., devono ritenersi riferiti anche alla nuova previsione.

La Cassazione dopo aver ripercorso i plurimi interventi normativi succedutisi sul tema, ha correttamente valorizzato il fatto che l’art. 3, della L. n. 54/2006, abbia esteso l’applicabilità dell’art. 12-sexies, L. n. 898/1970 al “caso di violazione degli obblighi di natura economica” discendenti dal provvedimenti adottati in sede di separazione tra i coniugi, equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.

A supporto di tale conclusione è stato valorizzato testualmente quanto osservato dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 189/2019) in cui la Corte Costituzionale, in senso non propriamente simmetrico all’indirizzo di cui in precedenza si è detto, ha affermato appunto che “I’art. 3 della L. n. 54/2006 stabilì l’applicabilità dell’art. 12-sexies, L. n. 898/1970 per il caso “di violazione degli obblighi di natura economica” discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.

Si tratta di un inciso “equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge”, che si presta ad essere interpretato nel senso che la L. n. 54/2006 aveva equiparato anche i coniugi legalmente separati ai divorziati. In effetti, il dato testuale dell’art. 3 della L. n. 54/2006 fa riferimento in generale ai casi di violazione degli obblighi di natura economica originati dal procedimento di separazione dei coniugi, senza alcuna distinzione in relazione ai soggetti beneficiari.

Sotto altro profilo, assume rilievo il fatto che il rinvio disposto dall’art. 3 cit. alla L. n. 898/1970, art. 12-sexies – che contempla la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile dovuto rispettivamente, ai sensi degli artt. 5 e 6 della medesima legge, in favore dell’altro coniuge o dei figli – rivela come la fattispecie astratta in esame, poi trasfusa nel vigente art. 570-bis c.p., punisca gli inadempimenti degli obblighi di natura economica originati da provvedimenti adottati nel corso del procedimento di separazione dei coniugi non solo quando tali obblighi siano stabiliti in favore dei figli, ma anche allorché essi siano imposti in favore dell’altro coniuge.

In tale ambito si è peraltro ulteriormente osservato che la separazione legale presenta caratteristiche assimilabili al divorzio perché, sul piano formale, non solo, come per il divorzio, possono derivare da essa obblighi di corresponsione giudizialmente stabiliti a carico di un coniuge e a favore dell’altro, ma anche perché, se si assume come ratio della tutela di queste situazioni la vulnerabilità di una delle due parti, si deve osservare come la situazione del coniuge separato sia di obiettiva vulnerabilità e necessita di tutela, essendo la separazione una fase che se può essere transitoria, può anche risultare definitiva, e comunque in entrambe le ipotesi si tratta di una fase di ridefinizione dei rapporti contraddistinta da incertezza, trasformazione e spesso anche tensioni.

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