Evasione fiscale, imprenditore assolto. Aveva affidato gli obblighi dichiarativi ad un professionista

Blog

La Corte Suprema di Cassazione, sezione III, ha depositato nella giornata di ieri, 15 Febbraio 2024, la sentenza N. 6820 attraverso la quale è stata annullata una condanna per un noto imprenditore, responsabile in ipotesi di omessa dichiarazione.

La Suprema Corte, pur riafferimando che, in materia di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), e ciò in quanto, si tratta di un cosiddetto reato omissivo proprio, che la norma tributaria considera dunque come personale e non delegabile, quanto al relativo dovere, ha tracciato il solco tra la mera omissione e la necessità che, ove si debba considerare sussistente la violazione del precetto penale, vi sia un comportamento commissivo da parte del soggetto obbligato, rispetto alla volontà preordinata di eludere l’obbligo dichiarativo e dunque di non versare le imposte.

Attraverso il pronunciamento in questione, i Giudici di Legittimità hanno dunque stabilito che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasferirebbe il perimetro di individuazione della condotta antigiuridica da dolosa in colposa, ma dalla ricorrenza di elementi di fatto, atti a confermare che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

I Giudici di Piazza Cavour hanno dunque annullato la Sentenza di condanna impugnata la quale basava il percorso motivazionale sulla base dell’esclusiva omessa vigilanza dell’imprenditore, che assumeva le vesti di imputato, sull’operato del professionista, e ciò in quanto, durante il giudizio di merito, non appariva sufficientemente dimostrato che vi era un accordo preordinato fra imprenditore e il commercialista, volto appunto ad omettere obblighi dichiarativi e dunque all’evasione delle imposte.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.