Il “Caso Ferragni” e la Sentenza di Improcedibilità: Profili Tecnici tra Riqualificazione Giuridica e Limiti all’Appello del P.M.

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La sentenza emessa in data odierna dal Tribunale di Milano nel procedimento a carico di Chiara Ferragni e altri offre interessanti spunti di riflessione in ordine all’evoluzione giurisprudenziale del reato di truffa nel contesto digitale e, ancor di più, sull’assetto del sistema delle impugnazioni all’indomani della Riforma Nordio (L. 114/2024).

Il fulcro della decisione risiede nell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa). L’accusa aveva inizialmente prospettato che la diffusione del messaggio pubblicitario tramite piattaforme social e la distanza tra venditore e acquirente costituissero, di per sé, un ostacolo alla pubblica o privata difesa, facilitando l’induzione in errore.

Tuttavia, il giudice milanese, in attesa di poter leggere le motivazioni della Sentenza, del Giudizio che si è svolto con il rito abbreviato, sembrerebbe aver recepito l’orientamento di legittimità più rigoroso, secondo cui la costante disponibilità di strumenti di verifica online e il carattere “avvertito” del consumatore medio neutralizzano l’automatismo tra mezzo digitale e minorata difesa. L’esclusione di tale aggravante non è un mero dettaglio sanzionatorio, ma l’elemento che ha mutato il regime di procedibilità del reato.

Ai sensi dell’art. 640, comma 3, c.p., la truffa è procedibile a querela di parte, a meno che non ricorrano le aggravanti previste dal secondo comma o la già citata minorata difesa (nella lettura estensiva pre-riforma).

Venuta meno l’aggravante, il reato è stato riqualificato come truffa semplice. In tale scenario, le condotte riparatorie poste in essere dall’imputata (restituzioni e risarcimenti milionari agli enti ospedalieri e accordi transattivi con le associazioni di categoria, prima tra tutte il Codacons, promotore dell’azione) hanno propiziato la remissione delle querele da parte delle persone offese

La dichiarazione di improcedibilità ex art. 529 c.p.p. (“non doversi procedere”) è la conseguenza obbligata del venir meno della condizione di procedibilità, una volta che le parti civili hanno ritenuto soddisfatte le proprie pretese economiche. Dunque, se pur tecnicamente siamo di fronte ad un proscioglimento, il Tribunale ha limitato la propria valutazione alla sussistenza dell’aggravante, senza estendere la propria visione rispetto alla illiceità complessiva delle condotte contestate agli imputati. Valutata dunque l’insussistenza della “minorata difesa” la contestazione è divenuta improcedibile, determinando la caducazione dell’azione penale e del relativo procedimento.

Uno degli aspetti tecnici più rilevanti riguarda l’impossibilità per la Procura di proporre appello contro questa decisione. Tale preclusione deriva dal combinato disposto di due fattori:

  • Natura del reato: La truffa (anche nella forma aggravata ex art. 640 co. 2) rientra tra i reati a citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 c.p.p.
  • Riforma Nordio (L. 114/2024): Il legislatore ha modificato l’art. 593, comma 3, c.p.p., sopprimendo il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento (incluse quelle di improcedibilità) per i reati indicati nell’art. 550 c.p.p.

Tale limitazione, estesa anche alle sentenze rese in sede di giudizio abbreviato (come confermato dalla recente giurisprudenza della Cassazione, sent. 20143/2025), mira a deflazionare il carico giudiziario nei gradi di merito per i reati a minore impatto sociale, privilegiando la definitività della pronuncia di primo grado qualora non favorevole all’accusa.

Nonostante il divieto di appello, al Pubblico Ministero residua la facoltà di proporre Ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p.

Tuttavia, il sindacato della Suprema Corte sarà limitato ai profili di legittimità. Il P.M. dovrà dunque dimostrare che il giudice di merito è incorso in una:

  1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (es. l’errata interpretazione degli elementi costitutivi della minorata difesa);
  2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, purché risultante dal testo del provvedimento impugnato.

In estrema sintesi, la Procura non potrà più chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo un vaglio sulla correttezza giuridica dell’esclusione dell’aggravante che ha poi “scardinato” la procedibilità del processo.

In conclusione, la sentenza Ferragni conferma una tendenza verso la “personalizzazione” della responsabilità penale nei reati economici: il risarcimento del danno, unito a una rigorosa interpretazione delle aggravanti, sposta l’asse della giustizia dalla punizione punitiva alla riparazione del pregiudizio.

In sintesi, pur di fronte al successo della strategia difensiva, che e’ riuscita ad evitare la partecipazione delle parti civili al processo e ad ottenere la remissione delle querele, con relativo risarcimento del danno, puntando sin da subito evidentemente a dimostrare l’insussistenza dell’aggravante contestata, occorre osservare che si tratta di un proscioglimento puramente tecnico, attraverso il quale non si valuta la sussistenza dell’ipotesi di truffa con riferimento alle condotte degli imputati, ma si prende atto del venir meno della condizione di procedibilità, a seguito della derubricazione della contestazione in “truffa semplice”.

Dunque non una “assoluzione” come erroneamente riportato da alcune testate giornalistiche ma una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

Una differenza sostanziale, che determinerà comunque la più che probabile definizione della vicenda giudiziaria ma che sposta il range di valutazione della vicenda su un piano diverso.

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