D.L. 178/2024: le novità in materia di giustizia penale

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Con il D.L. 29 novembre 2024, n. 178 (pubblicato nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2024 e vigente dal giorno successivo), il Ministro Nordio è intervenuto nuovamente a disciplinare alcuni aspetti del processo penale e della fase esecutiva che potrebbero avere dei risvolti applicativi significativi. Vengono inserite anche una serie di disposizioni di modifica della parte relativa alla formazione, alla composizione dei consigli elettivi e per l’esercizio delle funzioni direttive da parte della magistratura.

Con il recentissimo D.L. 29 novembre 2024, n. 178, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e già vigente, il Ministro Nordio interviene dunque nuovamente sulla materia della giustizia penale, del processo, e, più in particolare della fase applicativa delle misure cautelari, nonché della fase dell’esecuzione della pena detentiva in relazione alla figura del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. Si aggiungono inoltre delle previsioni di modifica della disciplina della formazione, composizione dei consigli elettivi e dell’esercizio delle funzioni direttive della magistratura.

Il testo si compone di pochissimi articoli (artt. 1-11), di cui i primi sei riguardano le modifiche all’ordinamento giudiziario, mentre gli altri sono più incentrati sulla materia penale. Con riguardo, quindi, all’analisi dei primi articoli, le modifiche possono essere sintetizzate nel modo seguente:

– con l’art. 1 si differiscono ad aprile 2025, le elezioni previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione;

– con l’art. 2, si elimina il requisito degli anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità;

– con l’art. 3, si stabilisce che, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 149/2022, ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applicano le disposizioni relative al limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio;

– con l’art. 4, si prevede l’obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e non già quale requisito per l’accesso ai predetti incarichi;

– con l’art. 5, si riduce da 24 a 12 mesi il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo ai giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L’art. 6 è dedicato, come detto sopra, ad apportare una serie di modifiche all’art. 4-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, estendendo la durata della carica fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di una serie di modifiche, come si legge dalla relazione illustrativa, che dovrebbero rendere più efficiente la figura del commissario: di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; la medesima procedura si applica anche in caso di revoca. Il commissario deve essere individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l’incarico da svolgere; è riconosciuto al commissario un compenso, stabilito in ragione della complessità dell’incarico, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, nel caso di dipendente delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis, si prevede che il commissario, sentiti il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti; entro 120 giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei Conti, sarà compito del commissario redigere un programma dettagliato degli interventi necessari; il programma dovrà essere adottato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, in un’ottica di valorizzazione del ruolo del commissario.

Al comma 3, poi, si delineano le possibili azioni del programma realizzabile attraverso:

1 interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

2 realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;

3 destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

4 subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Al comma 4, si aggiungono specifiche facoltà attribuite al commissario, prevedendo che lo stesso possa assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti.

Al comma 5, vengono previsti anche poteri sostitutivi rispetto a quelli esercitabili dagli organi ordinari; al comma 6 si prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il commissario debba trasmettere ai ministri una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dell’incarico, debba altresì consegnare una relazione finale sull’attività compiuta e sulle risorse impiegate; al comma 10 inoltre viene inserita la previsione di una contabilità speciale così come al comma 12 si chiariscono i vincoli rispetto all’uso delle risorse del PNRR; al comma 7, infine, si configura l’istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti assegnati al commissario fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione.

Co l’art. 7, invece, si delineano le modifiche apportate alle modalità operative di controllo delle misure cautelari che implicano l’uso del braccialetto elettronico in relazione agli arresti domiciliari (art. 275-bis c.p.p.), all’ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.): in generale, interpolando le singole misure, si stabilisce che l’accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa dei mezzi di controllo.

Si modificano anche altre norme del codice di procedura penale, tra cui: l’art. 276, comma 1-ter c.p.p., per cui il giudice sarà chiamato alla revoca della misura e alla sostituzione con la custodia cautelare in carcere anche in caso di realizzazione di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e dei dispositivi di controllo.

Si interviene anche sull’art. 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per identificare le modalità di accertamento della fattibilità e operatività tecnica dei dispositivi di controllo da parte della polizia giudiziaria, in via preliminare, e in via giudiziale, da parte del giudice.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 97-ter, quindi, la polizia giudiziaria deve trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all’autorità giudiziaria che procede, uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l’applicazione, anche congiunta di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

Con l’art. 9, si estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto già dalla normativa previgente per altre tipologie di lavoro non retribuito disposto dall’autorità giudiziaria. Perciò al comma 2 dell’art. 9, si amplia la copertura del Fondo per il 2024 e in previsione del 2025.

All’art. 10, in chiusura, si precisa che le modifiche apportate non comportano un aggravio di spesa se non per alcune previsioni come quelle contenute negli artt. 5, 6 e 9 del decreto.

Con tale ultimo decreto, il Ministro della giustizia, oltre a modificare una parte più tecnica e inerente all’ordinamento giudiziario, va ad incidere in modo significativo sulla disciplina delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare che, in ogni caso, determinano una limitazione nella libertà personale perché aggravate dall’uso del braccialetto elettronico.

Tali modifiche infatti anche se vengono costruite formalmente come delle semplici interpolazioni della parte più materiale ed operativa, potrebbero introdurre nel sistema delle misure cautelari delle interpretazioni significativamente più afflittive per l’indagato: a rigore, il giudice infatti, non dovrebbe più essere chiamato a decidere se applicare o meno il braccialetto elettronico rispetto alla misura cautelare individuata come adeguata alle esigenze cautelari, ma lo dovrebbe fare anche in base alla valutazione della polizia giudiziaria, e, se del caso, dovrebbe modificare la scelta stessa della misura, formulando un diverso giudizio di adeguatezza, prescindendo dalle esigenze cautelari.

Tuttavia, si ritiene che la prassi non possa discostarsi dai principi cardine e anche alla luce della giurisprudenza di legittimità costante in materia cautelare, si troverà di fatto di fronte solamente ad un ulteriore onere istruttorio che comprenderà la relazione della polizia giudiziaria e che farà parte unitamente ad altre più pregnanti considerazioni del fascicolo cautelare a disposizione del giudice.

In termini positivi, invece, si commenta l’art. 9 del decreto, nella parte in cui il Ministro si è determinato per la correzione del vuoto normativo lasciato dalla precedente legislatura sulla previsione della copertura assicurativa contro gli infortuni obbligatoria anche per coloro che intendono accedere ai lavori di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva alle pene detentive brevi introdotte con il D.Lgs. n. 150/2022. Un vuoto o una mera svista normativa che tuttavia aveva creato non poche difficoltà applicative della misura dei lavori di pubblica utilità per l’assenza di una copertura assicurativa che potesse coprire gli imputati e allo stesso tempo assicurare gli enti; il costo è infatti imputabile all’apposito Fondo ministeriale già previsto per la copertura di altre forme di volontariato e di lavoro non retribuito diversamente disciplinati nell’ordinamento.

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